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REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Regolamento di istituto

 

Sommario:

  1. ORARIO DI APERTURA DELLA SCUOLA E ORARIO DELLE LEZIONI
  2. RITARDI E GIUSTIFICAZIONI - ENTRATA ED USCITA FUORI ORARIO
  3. VIGILANZA SUGLI ALUNNI
  4. COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
  5. USO SPAZI / LABORATORI / BIBLIOTECA
  6. CONSERVAZIONE STRUTTURE E SUSSIDI
  7. PROCEDURE DI COMUNICAZIONE CON L’UTENZA
  8. REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA (alunni scuola secondaria 1° grado )
  9. Premessa

In relazione all’organizzazione didattica il Consiglio d’Istituto, nell’ambito delle sue competenze, ha approvato a suo tempo il seguente regolamento interno ancora in vigore.     
1)- Il presente regolamento diventa obbligatorio nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo d’Istituto .
2)- Nell’applicare le norme regolamentari, che non possono essere contrarie alle leggi vigenti, non si deve attribuire ad esse altro senso che quello palese del significato proprio delle parole.
3)- Tutte le norme del Regolamento, nonché quelle di revisione ed eventuali altre norme
aggiuntive, sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.

ORARIO DI APERTURA DELLA SCUOLA E ORARIO DELLE LEZIONI

Art. 1 - La sede centrale è aperta  dalle ore 8,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni lavorativi e in orario pomeridiano in coincidenza con attività programmate.
Art. 2 - I plessi facenti parte dell’Istituto hanno orari delle lezioni secondo quanto è stato riportato antecedentemente al capitolo “ Schemi orari scuole”.                        
I bambini di tre anni, nella Scuola dell’Infanzia, per  le prime tre settimane di scuola effettueranno un orario ridotto:
prima settimana, 8.00-12.00;
per  le due settimane successive, 8.00-13.00.
Per i genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, l’entrata è protratta dalle ore 8.00 alle 9.15, al di fuori di questo orario il genitore deve addurre giustificazione.
I genitori degli alunni che rispettano l’orario antimeridiano e che non vogliono usufruire della mensa, ne devono dare preavviso scritto agli insegnanti e al Comune di residenza e ritirare i figli alle ore 12.00 ( 1a uscita ).
I genitori, invece, che intendono usufruire della mensa per i propri figli, ma non farli rimanere a scuola per l’attività pomeridiana, devono ritirarli dalle ore13,00 alle ore 13.15 o dalle ore 13.15 alle 13.30 ( vedi prospetto allegato sopra, 2a uscita ).
Gli alunni che non usufruiscono della mensa, non possono assolutamente sostare nella scuola al di fuori degli orari sopra stabiliti.
Art. 3 - L’ingresso degli alunni nelle classi di Secondaria di 1° grado avviene al suono della prima campanella. Nelle scuole Primarie, l’orario d’entrata deve essere scandito dal suono di una  campanella cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e una all’inizio delle stesse.
Art. 4 - I genitori che accompagnano personalmente i bambini alla scuola Primarie sono invitati a lasciarli alla porta d’ingresso. Per eventuali comunicazioni con gli insegnanti, si prega di usufruire degli orari di ricevimento e in caso di urgenza prendere accordi con i docenti stessi, anche per via telefonica.
Art. 5 - E’ obbligo degli insegnanti:
essere presenti a Scuola 5 minuti prima dell’orario d’inizio delle lezioni
assistere l’ingresso in classe degli alunni
attendere il collega durante il cambio dell’ora utilizzando eventualmente i Collaboratori scolastici in servizio
vigilare sul comportamento degli alunni durante l’intervallo (docente della 2^ ora)
non usare il telefonino durante le ore di lezione.
Art. 6 - Nella Scuola Secondaria di 1° grado, l’intervallo della durata di dieci minuti per la ricreazione, avviene tra la seconda e la terza ora di lezione. Gli alunni possono uscire dalle classi a gruppi massimo di due alla volta per recarsi al bagno. Il cambio degli insegnanti della terza ora si effettua al termine dell’intervallo. Nella Scuola Primaria l’intervallo ha la durata di quindici minuti c/a, dalle ore 10.30 alle ore 10.45.
Art. 7 - L’uscita, alla fine delle lezioni, deve avvenire ordinatamente e sotto la stretta sorveglianza degli insegnanti che accompagnano la propria classe fino alle porte dell’edificio. Gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria  affideranno gli alunni direttamente a un genitore o a chi per esso, previa autorizzazione scritta.
Art. 8 - I genitori degli alunni che chiedono di prolungare la custodia del proprio figlio/a oltre l’orario di uscita,  dovranno fare richiesta scritta e motivata al Comune di residenza.
Art. 9 - Nel caso in cui, i genitori non vengano, abitualmente,  a ritirare i loro figli all’orario di uscita, verranno presi gli opportuni provvedimenti previsti dalla legge ( affidamento dei figli ai vigili urbani o ad altre istituzioni competenti ).

RITARDI E GIUSTIFICAZIONI - ENTRATA ED USCITA FUORI ORARIO

Art. 10: Gli alunni che arrivano in ritardo  rispetto al suono della prima campanella saranno ammessi, con il permesso del Dirigente Scolastico o del docente delegato, solo se accompagnati da un familiare ed accompagnati in classe al suono della seconda campanella .
Il ritardo giustificato deve configurarsi come episodio eccezionale. Nel caso in cui i ritardi si ripetano con sistematicità per tutto l’a. s., saranno adottati opportuni provvedimenti.
Art. 11: Se l’alunno si assenta dalla frequenza delle lezioni per cinque giorni e oltre è necessario, in base alla normativa vigente, presentare il certificato medico. Per    le     altre assenze    basta  la  giustificazione sul libretto  personale o sul quaderno delle comunicazioni   ( Scuola  Primaria ) firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci e annotata sul registro di classe.
I genitori, o chi ne fa le veci, debbono motivare al Dirigente Scolastico o al docente vicario le assenze superiori ai cinque giorni che non sono causate da malattia.
Art. 12: Le ripetute e prolungate assenze vanno segnalate al Dirigente Scolastico o suo delegato da parte dei docenti per gli opportuni interventi previsti dalla legge.
Art. 13: Per particolari e urgenti necessità, di salute o di famiglia, i genitori possono presentare al Dirigente Scolastico o suo delegato, motivata richiesta di uscita anticipata o di ingresso posticipato, impegnandosi ad accompagnare e a prelevare il figlio personalmente o chi per loro autorizzato, esclusivamente ai cambi dell’ora.
Art. 14: Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, si precisa che, se le entrate e/o  le uscite richieste non coincidono con le stesse del Regolamento o con quelle prescelte al momento dell’iscrizione, il genitore o suo delegato deve firmare un apposito registro al momento dell’affidamento o del ritiro dell’alunno (preferibilmente nelle ore fissate per le uscite).
Art. 15: Nel caso in cui un alunno della Scuola dell’Infanzia si assenti per un mese e oltre continuativamente e senza giustificazione verrà depennato d’ufficio.
Art. 16: Per la Scuola Primaria in caso di particolare necessità di salute o di famiglia, i genitori o chi per  loro autorizzati può accompagnare o ritirare l’alunno previa giustificazione scritta.
 Art. 17: Non è consentito ai genitori, salvo casi eccezionali, far  pervenire agli alunni materiale didattico e non, in orario scolastico.  

VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Art. 18: Gli alunni, affidati dalla famiglia alla Scuola, hanno diritto alla vigilanza perché sia garantita la loro sicurezza ed incolumità.
Art. 19: I docenti, nei diversi momenti della giornata scolastica, sia che essa si svolga dentro l’edificio scolastico, sia che essa si svolga fuori ( lezioni, gite, visite di studio, ricreazione, trasferimenti in palestra ecc.) hanno il dovere di un’assidua vigilanza. Allo scopo il Dirigente Scolastico predispone opportune modalità di servizio.
Art. 20: Il personale Collaboratore Scolastico è tenuto alla vigilanza sugli alunni, in occasione di momentanee assenze dei docenti, durante la ricreazione, nei corridoi e nei bagni, durante la mensa, al momento dell’ingresso e dell’uscita ( C.M. 187/1964 ).
Art. 21: In caso di sciopero, sia il Personale Docente, sia i Collaboratori Scolastici in servizio hanno il dovere di vigilanza sugli alunni presenti per garantire i loro diritti.
Art. 22: I docenti sono sempre responsabili dell’assistenza sugli alunni,  solo in caso di dolo o colpa grave la responsabilità diventa civile e patrimoniale ( L. 312/1980 - Art. 61 ). I medesimi non  sono  responsabili  nel caso  in  cui  possono dimostrare di “ non aver potuto impedire il fatto “ ( C. Stato Parere 1423/1971 ).
Art. 23: Gli alunni debbono facilitare l’azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento stabilite.
Art. 24: La vigilanza sugli alunni cessa nel momento in cui sono riaffidati, per qualsiasi giustificato motivo, ai loro genitori o a persone da loro autorizzate, purchè la scuola ne sia preventivamente informata.
Art. 25: I genitori separati o divorziati devono indicare nella domanda di iscrizione il genitore affidatario. Deve essere inoltre comunicato, attraverso la domanda di iscrizione, se l’alunno è, eventualmente, sotto tutela del Tribunale.
Art. 26:  Ai sensi dell’art. 591 del C.P., al ritiro di un alunno non può essere delegata persona minore di 14 anni, o familiare sconosciuto.
Art. 27: Nel caso di infortunio di un alunno saranno immediatamente attivate le procedure di pronto soccorso più idonee dal personale in servizio nella scuola. Ne verrà poi informato tempestivamente un familiare rintracciabile per via telefonica.
Art. 28:  Se l’infortunio si presenta in forma grave, sarà immediatamente richiesto l’intervento del 118. Nel caso sia ritenuto necessario il ricovero ospedaliero e se non fosse ancora stato rintracciato un familiare, l’alunno infortunato sarà accompagnato con l’ambulanza all’ospedale da un docente o da un collaboratore scolastico.
Art.29:  Nel caso in cui sia necessario somministrare un farmaco ad un alunno il docente deve essere in possesso:

  1. Autorizzazione del genitore
  2. Certificazione del medico che indichi le modalità della somministrazione.

Se trattasi di farmaco salvavita deve essere specificato il tempo massimo di attesa per la somministrazione e se il genitore non è reperibile il docente interviene e se necessario chiama il 118 (v.art.11).

 

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

Art. 30: Gli alunni devono essere educati a considerare l’ambiente scolastico come spazio per tutti e di tutti, quindi da utilizzare con il massimo rispetto.
La stessa considerazione vale per il rapporto con tutto il personale scolastico.
Art. 31: In classe ogni alunno occupa il posto che gli viene assegnato dagli insegnanti e può cambiarlo previo permesso dei medesimi.
Art. 32: Durante il cambio dell’ora, gli alunni non possono uscire dall’aula senza il permesso dell’insegnante o del Collaboratore Scolastico presente. La porta deve rimanere aperta.
Art. 33: All’ingresso, durante la ricreazione e all’uscita dalla scuola, gli alunni debbono tenere un comportamento corretto e rispettoso di cose e persone.
Art. 34: Gli alunni possono chiedere di  recarsi ai servizi igienici immediatamente prima dell’inizio delle lezioni e durante la ricreazione. E’ consentito utilizzare i bagni in via eccezionale anche al di fuori  della ricreazione solo per giustificati motivi e dopo aver  ottenuto il permesso dall’insegnante.
Nel caso di particolari patologie i genitori possono presentare richiesta scritta con allegata certificazione medica.
Art. 35:  Il cortile esterno, gli atrii, i corridoi della scuola devono rimanere puliti. Carte e rifiuti vanno depositati negli appositi cestini.
Art. 36:  Gli alunni che frequentano la mensa debbono mantenerla pulita ed ordinata.
Art. 37: Durante lo svolgimento delle attività didattiche, salvo casi eccezionali, non è consentito ai genitori chiedere di incontrare i propri figli.  Dopo l’inizio delle lezioni non è più consentito far recapitare materiale didattico o merende                                 agli studenti. Si ricorda che è severamente vietato portare a scuola e usare il telefonino.
Art.38: Gli alunni sono tenuti ad assolvere gli impegni di studio personale a casa e a presentare giustificazione scritta quando ciò non avviene.
Art.39: In caso di comportamento scorretto di un alunno, di un gruppo o di tutti gli alunni, tale da pregiudicare o impedirne il normale svolgimento della lezione, il docente è tenuto a verbalizzare sinteticamente, ma chiaramente, l’accaduto sul registro di classe e a presentarlo tempestivamente al Dirigente Scolastico o al Docente Vicario per i provvedimenti necessari.

USO SPAZI / LABORATORI / BIBLIOTECA

Art. 40: La scuola, luogo di educazione e cultura, opera in costante interazione con l’ambiente. Ne deriva che le sue strutture sono a disposizione della comunità locale secondo lo spirito della L. 517/1977; i locali della scuola, possono essere concessi in uso, al di fuori dell’orario del servizio scolastico, per periodi di tempo determinato, a:
- Altre scuole
- Comitato genitori
- Ente locale
- Associazioni culturali/sportive senza fini di lucro
- Organizzazioni sindacali.
Questi sono tenuti al corretto mantenimento delle attrezzature e degli spazi fruiti che al termine dell’uso devono essere riconsegnate nello stato originario.
Art. 41:  In caso di danni alle strutture e alle attrezzature concesse, chi ha usufruito di queste, è tenuto a risarcire il danno arrecato.
Art. 42: Altre scuole possono usufruire dei locali scolastici anche durante l’orario antimeridiano, a condizione che ciò non sia di ostacolo all’attività didattica dell’Istituto.
Art. 43: Alcuni insegnanti sono delegati dal Capo d’Istituto per la custodia dei sussidi librari e audiovisivi.

CONSERVAZIONE STRUTTURE E SUSSIDI

Art. 44: Tutti gli spazi e tutto il materiale scolastico sono patrimonio comune e quindi vanno custoditi e
rispettati da utenti e operatori.
Art. 45: Alunni e docenti sono responsabili del corretto utilizzo delle strutture e dei sussidi.
Art. 46: E’ dovere di tutti avere la massima cura dei banchi, del materiale scientifico e bibliografico, delle attrezzature e dall’ambiente scolastico: in caso di danni questi dovranno essere risarciti dai responsabili.
Art. 47: Alcuni insegnanti sono delegati dal capo d’istituto per la custodia dei sussidi librari e audiovisivi.

PROCEDURE DI COMUNICAZIONE CON L’UTENZA

Art. 48: Studenti e genitori devono essere informati delle iniziative della scuola con avvisi scritti o con comunicazioni sul diario o sul libretto delle comunicazioni alle famiglie, che pertanto deve essere sempre portato a scuola dallo studente.
Art. 49: I colloqui antimeridiani e/o pomeridiani sono fissati, ogni anno, entro un mese c/a dall’inizio della scuola, riportando su apposito ciclostilato tutti i dati necessari ( nome del docente, disciplina insegnata, giorno e ora di ricevimento / data e orario per gli incontri pomeridiani ).
Art. 50: Nella Scuola Infanzia ed Primaria gli insegnanti riceveranno i genitori, solamente per motivi urgenti, durante le ore previste per la programmazione, previo accordo telefonico.
Art. 51:  Il Capo d’Istituto comunica ai genitori il suo orario di ricevimento e la possibilità di ottenere incontri previo appuntamento telefonico.
Art. 52: Le assemblee di classe possono essere convocate dal Dirigente Scolastico e/o dai Rappresentanti dei genitori, in orario pomeridiano, con un preavviso di almeno cinque giorni e con avviso scritto.
Art. 53: Per le assemblee richieste dai Rappresentanti dei genitori, deve essere presentata apposita domanda contenente l’ O.D.G.  al Capo d’Istituto per l’uso dei locali. Gli avvisi vengono stampati e distribuiti a cura della scuola.
Art. 54: I Consigli di Classe, di interclasse e di intersezione vengono convocati, di norma, dal Dirigente Scolastico, con un preavviso di almeno cinque giorni e con l’indicazione della durata e dell’O.d.G.
Art. 55: I Consigli di Classe, di interclasse e di intersezione vengono anche convocati, su richiesta scritta della maggioranza assoluta dei suoi componenti ( C.M. 105/75 ).
Art. 56: Il Consiglio di Classe, di interclasse e di intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato. Di ogni seduta viene redatto un  verbale a cura del Segretario.
Art. 57:Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci e può essere richiesto dal Presidente della Giunta Esecutiva o della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
Art. 58: Il preavviso  per la convocazione del Consiglio di Istituto è almeno di cinque giorni, la lettera di convocazione deve contenere data, ora, Ordine del giorno.
Art. 59: Gli atti del Consiglio d’Istituto relativi alle delibere adottate, vengono affissi all’albo per un periodo di dieci giorni ( C. M. 105/75 ).
Art. 60: Tutta la documentazione, oggetto del lavoro degli OO.CC., deve essere esibita, dietro richiesta, a chiunque faccia parte dell’Istituto ( docenti, genitori ) e possono essere rilasciate fotocopie a pagamento  previa richiesta scritta ( ai sensi della L. 241/1990 ).
Art. 61: Non sono soggetti a pubblicazione, né possono essere fotocopiati atti e deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta autorizzata dai diretti interessati.
Art. 62: Per una efficace comunicazione con l’utenza, tutti gli atti vengono affissi su una bacheca destinata agli OO.CC.

REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA (alunni scuola secondaria 1° grado )

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Approvato il 28 aprile 2009 e aggiornato il 18.11.2011 e il 9.12.2011)

Articolo 1 - Disposizioni generali

Caratteri e finalità del regolamento di disciplina

Il presente regolamento si propone di contribuire a determinare un corretto e sereno svolgimento della vita dell’Istituto, in tutte le sue articolazioni didattiche ed extradidattiche. Lo scopo primario è, pertanto, quello di rendere possibile, e favorire, l’instaurarsi di un clima di collaborazione e rispetto reciproco tra tutte le componenti della comunità scolastica, studenti, docenti e personale ATA. Alla luce di tali considerazioni, gli stessi provvedimenti disciplinari in oggetto posseggono una finalità eminentemente educativa e formativa, tendendo a sviluppare e rafforzare il senso di responsabilità individuale e la cultura della legalità. Il rispetto delle regole rappresenta infatti, l’indispensabile presupposto per ogni civile e pacifica convivenza. Il presente regolamento è in attuazione del DPR 249/1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti” così come modificato dal DPR 235/2007.

I comportamenti oggetto di sanzione disciplinare

I comportamenti che prevedono sanzioni disciplinari sono quelli che prefigurano un mancato rispetto, da parte degli studenti, dei seguenti doveri: Lo studente ha il dovere di: a. partecipare alla propria formazione ed alla vita della scuola attivamente e con impegno; b. rispettare i compagni, il personale docente e non docente della scuola; c. rispettare i compiti assegnati e gli impegni assunti; d. essere puntuale e frequentare con regolarità; e. mantenere integre ed efficienti le strutture disponibili ed utilizzarle al meglio, in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola; f. non mettere in atto comportamenti che ostacolino il raggiungimento delle finalità perseguite dalla scuola g. rispettare le regole dell’istituto, fra le quali il divieto di utilizzo di cellulari ed altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, il divieto di fumare all’interno dei locali scolastici, il divieto di introdurre o consumare bevande alcoliche.

Le garanzie per gli studenti

a. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. b. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

Articolo 2 - Le sanzioni

La tipologia delle sanzioni

Possono essere inflitti agli studenti: 1. il rimprovero o il richiamo scritto o orale 2. il ritiro temporaneo del cellulare e/o di qualsiasi altro dispositivo elettronico usato impropriamente durante le attività scolastiche 3. la riparazione/rifusione del danno e/o lavoro socialmente utile 4. l’allontanamento fino a 15 giorni dalla comunità scolastica 5. l’allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni dalla comunità scolastica.

La Graduazione delle sanzioni

1. Si ricorre al “rimprovero e/o richiamo scritto o orale”, per mancanze riguardanti la regolare frequenza delle lezioni, l’assolvimento assiduo degli impegni di studio, il rispetto dei soggetti operanti all’interno dell’Istituto. 2. Si ricorre al ritiro temporaneo del telefono cellulare o di qualsiasi altro dispositivo elettronico, con annotazione sul giornale di classe, quando tali dispositivi vengono usati impropriamente durante le attività didattiche. Il docente ritirerà il dispositivo, lo consegnerà al Dirigente ovvero ai suoi delegati e lo stesso sarà restituito soltanto ad uno dei genitori dell’allievo. In caso di registrazioni di foto e di filmati e loro ILLEGALE diffusione, oltre al ritiro del dispositivo, potrà essere deliberata dal Consiglio di Classe una sanzione aggiuntiva fra quelle previste dal presente regolamento. In casi penalmente rilevanti sarà disposta la denuncia all’autorità giudiziaria. 3. Si ricorre alla “riparazione/rifusione del danno e/o al lavoro socialmente utile” quando lo studente abbia prodotto guasti, danneggiamenti, rotture alle attrezzature, ai sussidi, alle strutture scolastiche. Il responsabile provvederà personalmente al ripristino della funzionalità originaria o rifonderà alla scuola la somma corrispondente al costo della riparazione o della sostituzione. 4. L’allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni può essere disposto in presenza di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, comprese quelle di cui ai punti precedenti ovvero quando i comportamenti dello studente, ANCHE ATTRAVERSO L’USO IMPROPRIO di apparecchi fotografici ovvero DEI SOCIAL-NETWORK siano stati gravemente offensivi e lesivi dell’identità, del decoro o del prestigio dei soggetti con cui interagisce o delle istituzioni; quando per l’inosservanza voluta e grave delle disposizioni riguardanti la sicurezza e l’organizzazione scolastica, abbiano recato danno al patrimonio scolastico o abbiano messo a rischio la sua e/o l’altrui incolumità. Nei periodi di allontanamento e su indicazione dei docenti, l’alunno dovrà SVOLGERE LE ATTIVITA’ CHE GLI VERRANNO PROPOSTE E CHE AVRANNO COME OBIETTIVO IL SUO RECUPERO EDUCATIVO E FORMATIVO. Nel caso di allontanamento con obbligo di frequenza, concordato con la famiglia, l’alunno sarà tenuto a svolgere attività di servizio alla scuola, sotto la vigilanza di un docente o di un Collaboratore scolastico. Gli alunni sottoposti a procedimenti di allontanamento possono altresì essere esclusi dalla partecipazione ad attività integrative come visite guidate o viaggi di istruzione. In ogni caso deve essere previsto, per quanto possibile a cura del coordinatore della classe, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, in modo da preparare e favorire il rientro nella comunità scolastica o nella attività didattica ordinaria. 5. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni è disposto quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento sarà commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo e può comprendere l’esclusione dagli scrutini finali o dagli esami di stato. Le sanzioni di cui ai punti 3, 4 e 5 si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'istituto e/o per attività che eccedano il normale orario scolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc. Tutte le mancanze debbono essere contestate all’interessato, da parte dell’organo competente a irrogare la sanzione e l’interessato deve essere posto nella condizione di poter esporre le ragioni del proprio comportamento e le proprie giustificazioni prima dell’irrogazione della punizione. Nei casi in cui i servizi sociali, o la famiglia dello stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente può essere consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio assegna il voto di condotta, anche tenendo conto delle punizioni disciplinari inflitte allo studente.

Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento espressa in sede di scrutinio intermedio e finale si riferisce a tutto il periodo di permanenza dell’alunno nella sede scolastica ma comprende anche tutti gli interventi e le attività che comportano iniziative da svolgersi fuori della suddetta sede. La valutazione del comportamento con voto inferiore alla sufficienza riportata dallo studente in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione. A seguito delle innovazioni introdotte in materia di valutazione degli alunni ( artt. 2 e 3 del D.L. n°137 del 1.09.2008 convertito con modificazioni nella Legge n°169 del 30.10.2008) la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio e finale è decisa dal Consiglio di classe con delibera assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nei confronti dell’alunno al quale sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare di cui ai punti 4 e 5 del precedente paragrafo. Il voto inferiore a sei decimi verrà commisurato alla gravità del fatto disciplinare contestato. In nessun caso la valutazione negativa del comportamento potrà essere applicata agli alunni che manifestino la propria opinione, come previsto dall’art.21 della Costituzione della Repubblica italiana.

Organi e soggetti autorizzati a comminare i provvedimenti disciplinari

- Le sanzioni disciplinari di cui al punto 1 sono comminate in primo luogo dal docente interessato e, in casi di recidiva o particolari, dal Dirigente Scolastico. Per richiamo scritto si intende annotazione sul Giornale di classe o sul Libretto personale. Il docente può chiedere al Dirigente Scolastico l’invio di segnalazione scritta alla famiglia. - Le sanzioni disciplinari di cui al punto 2 sono comminate dal docente o dal Consiglio di classe secondo le modalità già indicate nello stesso punto 2 (graduazione delle sanzioni) - La sanzione di cui al punto 3 è inflitta direttamente dal Dirigente Scolastico sentito il Coordinatore di classe o, in casi particolarmente gravi, dal Consiglio di classe secondo le modalità di cui al punto seguente. - La sanzione di cui al punto 4 è inflitta, con delibera assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, dal Consiglio della Classe di appartenenza dello studente, riunito in seduta al completo dei componenti e presieduto dal Dirigente Scolastico. Lo studente sottoposto a sanzione è presente insieme ai genitori nella fase istruttorio-dibattimentale per l’audizione a difesa in merito al fatto disciplinare contestatogli. Il Dirigente scolastico, ricorrendo situazioni di particolare delicatezza e motivando, può convocare il Consiglio di classe con la sola componente docente. - La sanzione di cui al punto 5 è inflitta dal Consiglio d’Istituto con votazione assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Articolo 3 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte degli studenti o da chiunque ne abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, alla Commissione di garanzia d’Istituto che decide entro 10 giorni. 2. La Commissione di garanzia decide anche, su richiesta degli studenti, o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento di disciplina. 3. Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, sentito il parere dell’organo di garanzia regionale, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque abbia interesse, contro la violazione dei dispositivi di legge e relativi regolamenti.

Articolo 4 - Organi di garanzia

1. È istituita, a livello d’Istituto, la Commissione di garanzia con le competenze stabilite dall’art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, modificato dall’art. 2 del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, così formata:
- il Dirigente Scolastico che la presiede - un Docente designato dal Consiglio d’Istituto su proposta dei Docenti membri del Consiglio stesso - un Genitore designato dal Consiglio d’Istituto su proposta dei Genitori membri del Consiglio stesso - con la stessa procedura vengono designati i membri supplenti (un Docente ed un Genitore). Le deliberazioni della Commissione di garanzia sono assunte a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, non è consentita l’astensione e in caso di parità prevale il voto del Presidente. in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. 2. La Commissione di garanzia dura in carica un triennio (3 anni scolastici) ed ogni anno verranno sostituiti i membri a qualunque causa decaduti, utilizzando la medesima procedura. 3. Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque abbia interesse, contro la violazione dei dispositivi di legge e relativi regolamenti, dopo aver sentito il parere vincolante dell’organo di garanzia regionale istituito a sensi dell’art.2 comma 3 del DPR 21.11.2007 n. 235.

Il presente Regolamento di disciplina, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto entra immediatamente in vigore mediante affissione all’albo dell’Istituto e potrà subire variazioni ed aggiornamenti in corso di applicazione qualora il citato Organo collegiale ne ravvisi l’opportunità. Il testo del presente Regolamento sarà inserito nel P.O.F. dell’Istituto, sarà diffuso tramite il sito Internet dell’Istituto (www.istitutopasquini.it) e consegnato in copia a tutti gli alunni della Scuola secondaria di 1° grado. 4. Nella seduta del 28 aprile 2009 il Consiglio d’Istituto ha approvato il presente regolamento, nella seduta del 18 novembre 2011 lo ha aggiornato e nella seduta del 9 dicembre 2011 ha nominato la nuova Commissione di garanzia che risulta così composta:
1. Dirigente scolastico dott. Giuseppe ARNESE, presidente
2. Prof.ssa Clara MINGRINO, docente di Lingua Inglese, membro effettivo
3. Sig. Jaqueline Monica MAGI, genitore, membro effettivo
4.Membri supplenti la maestra Anna Paola STINCHETTI per la componente docente e la sig.ra Laura ROMANI per la componente genitori.
5. I componenti della suddetta Commissione, così come innanzi specificati, durano in carica sino a tutto il 31.08.2014 fatta salva la necessità di procedere alla loro sostituzione in caso di decadenza anticipata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

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